Entro  lunedì 17, DICEMBRE  dovranno essere versati i saldi di Imu (imposta municipale unica) e Tasi (Tributo per i servizi indivisibili), il cui acconto era stato pagato entro la scadenza di giugno.

Confermata anche quest’anno l’esenzione  Imu per la prima casa, cioè quella in cui il proprietario abita e in cui è anche registrata la residenza.

Per quanto riguarda gli importi,  dal 2016 il Parlamento ha deciso che le aliquote, stabilite dai singoli comuni con le delibere emanate entro il 28 ottobre di ogni anno, non possono essere aumentate, e quindi gli importi resteranno uguali a quelli già versati fino a qui.

Se il totale annuo da versare per tutti gli immobili posseduti è inferiore ai 12 euro, non si deve pagare nulla.

Ci sono poi casi di detrazioni e sconti per abitazioni in locazione e comodato d’uso.

Infatti, se la casa è data in affitto a canone concordato, nei comuni che prevedono accordi territoriali si applica uno sconto del 25% sia sull’Imu che sulla Tasi, ma se l’inquilino ha trasferito la residenza non è tenuto a versare la sua parte.

Nel caso di un comodato a genitori o figli invece, è prevista una detrazione del 50%, ma il proprietario non deve avere altri immobili intestati. Nel caso del comodato, inoltre, i familiari devono avere registrato la propria residenza nell’appartamento.

 

Il segretario Fild

Dott. Antonio Pata